Riduzioni Tariffarie

In questa pagina potete trovate tutte le informazioni relative alle riduzioni previste secondo normativa e secondo il Regolamento vigente.

Articolo 47 – ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall’imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. Ai sensi dell’articolo 14 comma 16 del D.L. 201/2011la tariffa del tributo è ridotta del 45% a favore degli immobili ubicati in zone non servite, individuate come tali quelle escluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

4. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 5% della quota fissa e variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo per la suddetta comunicazione si terrà conto di quella presentata ai fini TIA e per le utenze domestiche ricadenti nelle frazioni l’iscrizione verrà fatta d’ufficio.

5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Articolo 48 – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Il Comune può accollarsi in parte, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali la TARI dovuta dai soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale economico e che ne facciano domanda, previa delibera della Giunta Comunale.

2. La Giunta Comunale può riconoscere le seguenti agevolazioni:

  • a) Riduzioni fino al 50% per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza o il domicilio in Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate;
  • b) Riduzioni fino al 50% per nuclei famigliari residenti con presenza di portatori di handicap il cui reddito complessivo annuo ai fini IRPEF dell’anno precedente non sia superiore ad €20.000,00;
  • c) Riduzioni fino al 50% per i nuclei formati da 4 o più componenti e residenti con presenza di minori o figli di età non superiore a 26 anni purché studenti, il cui reddito complessivo annuo ai fini IRPEF dell’anno precedente non sia superiore a:
    • €20.000,00 per un nucleo familiare da 4 componenti
    • €25.000 per un nucleo familiare da 5 componenti
    • €30.000,00 per un nucleo familiare da 6 o più componenti

Le agevolazioni ed esenzioni iscritte in bilancio possono essere autorizzazioni di spesa qualora non superiori al 7% del costo complessivo del servizio, la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa. Qualora i costi da sostenere siano superiore ai limiti di spesa previsti in bilancio, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto. Per usufruire delle agevolazioni l’utente dovrà presentare apposita istanza nei termini indicati nella deliberazione annuale delle tariffe.

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